Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello   Stato   C.F.   80224030587,    Fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta'
di     ricevere     le      comunicazioni      all'indirizzo      PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  nei   confronti   della   Regione
Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore
per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 2, della legge regionale Liguria  n.  11  del  5  luglio  2016,
recante «Interventi in  favore  delle  vittime  della  criminalita'»,
pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 13 luglio 2016, giusta  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2016. 
    1. La legge regionale  della  Liguria  n.  11/2016,  indicata  in
epigrafe, composta da 3 articoli, come esplicita  lo  stesso  titolo,
contiene norme in tema di interventi di  assistenza  e  di  aiuto  ai
familiari degli esercenti  un'attivita'  imprenditoriale,commerciale,
artigianale   o   comunque   economica,   deceduti,   vittime   della
criminalita', mediante: a) assistenza legale; b) contributi utili  ad
affrontare emergenze economiche causate dal decesso (art. 1, comma 1,
lettera a) e b), della legge stessa). 
    L'art. 1 della legge in esame, al comma  2,  stabilisce  che  «La
Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali
per la difesa dei cittadini che, vittime  di  un  delitto  contro  il
patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver  commesso  un
delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero  assolti  per
la sussistenza dell'esimente  della  legittima  difesa.  Il  presente
comma si applica ai cittadini nei cui confronti  l'azione  penale  e'
esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge». 
    Il comma successivo prevede che la Giunta regionale  definisca  i
criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  dell'art.  1,   dando
priorita' ai soggetti superiori ai sessantacinque anni. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Regione  Liguria  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 1, comma 2, della  legge  Regione  Liguria  n.  11/2016
viola l'art. 117, comma 2, lettera l) e h), della Costituzione. 
    La norma di cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  regionale  in
esame, nell'assicurare il patrocinio a spese della Regione a tutti  i
soggetti che, indagati per eccesso colposo in legittima difesa, siano
stati vittime di un delitto contro il loro  patrimonio  o  contro  la
loro persona, invade la competenza legislativa riservata  allo  Stato
in materia di «ordinamento  penale»,  in  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera 1), della Costituzione. 
    La norma in  esame,  che,  peraltro,  e'  connotata  da  assoluta
indeterminatezza , quanto ad oggetto ed ambito dei soggetti tutelati,
attua un generale riconoscimento del  beneficio  economico  sempre  e
comunque per il solo fatto di avere commesso un  fatto  di  reato  in
conseguenza di una paventata aggressione. 
    Tale generalizzata  erogazione  del  beneficio  in  esame,  senza
alcuna limitazione, incide sull'equilibrio dei  rapporti  sociali,  e
dunque, sulla sicurezza; in quanto si configura quale  intervento  di
favore anche nei confronti di chi e' autore di una condotta  illecita
commessa al di fuori della  scriminante  della  legittima  difesa  e,
quindi, sia stato condannato. 
    Come espressamente chiarito dalla giurisprudenza  costituzionale,
la riserva allo Stato  della  materia  «ordinamento  penale»  non  e'
«...una novita'  introdotta  in  sede  di  revisione  del  Titolo  V»
(sentenza  n.  185/2004,  punto  2.  del  Considerato  in   diritto).
L'intervento sui profili penali e' tale da attrarre l'intera  materia
nella  competenza  statale,  posto   che   «la   considerazione   del
trattamento penale assume...preminenza agli effetti della  competenza
legislativa...» (sentenza n. 183/2006, punto 2.  del  Considerato  in
diritto). 
    L'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11/16 citata si
pone, pertanto, in contrasto anche con la  previsione  Costituzionale
di cui all'art. 117, comma 2, lettera h), che riserva alla  esclusiva
potesta' legislativa statale la materia dell'ordine pubblico e  della
sicurezza, «materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei
reati ed al mantenimento dell'ordine  pubblico,  inteso  quest'ultimo
quale complesso dei beni giuridici  fondamentali  e  degli  interessi
pubblici primari sui quali si regge l'ordinata  e  civile  convivenza
nella comunita' nazionale" (ex plurimis, sentenza n. 35  del  2011)».
(sentenze n. 118/2013, punto 5. del  Considerato  in  diritto;  e  n.
33/2015, punto 5.1. del Considerato in diritto). 
    La Corte costituzionale ha costantemente affermato che si  tratta
di settore dell'ordinamento  riferito  alla  «adozione  delle  misure
relative alla prevenzione dei reati  o  al  mantenimento  dell'ordine
pubblico» (sentenze n. 129 e 196 del 2009; 50/2008;  222  e  237  del
2006; 95 e 383 del 2005; 6,  162  e  428  del  2004;  313  del  2003;
407/2002; 218/1988), «inteso quest'ultimo quale  complesso  dei  beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari  sui  quali
si regge l'ordinata e civile convivenza  nella  comunita'  nazionale,
nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini  e  dei  loro
beni». (sentenze n. 129/2009, punto 1. del Considerato in diritto; n.
313/2003, punto  11.  del  Considerato  in  diritto;  e  n.  290/2001
citata). 
    La Corte costituzionale ha anche  piu'  volte  precisato  che  la
nozione di sicurezza pubblica  «riguarda  le  funzioni  primariamente
dirette a tutelare beni  fondamentali  quali  l'integrita'  fisica  o
psichica della persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto e  la
garanzia di ogni  altro  bene  che  assume  primaria  importanza  per
l'esistenza stessa dell'ordinamento». (sentenze n. 105/2006, punto 3.
del Considerato in diritto; n. 290/2001 citata e n. 218/1988). 
    Con le statuizioni contenute nella sentenza n. 35/2012, (punto  2
del Considerato in diritto), e' stato chiarito che «questa  Corte  ha
ripetutamente affermato che l'ordine pubblico e la sicurezza, ai fini
del riparto  della  competenza  legislativa,  hanno  per  oggetto  le
«misure  inerenti  alla  prevenzione  dei  reati  o  al  mantenimento
dell'ordine pubblico» (sentenza n.  407  del  2002;  in  seguito,  ex
plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50  del  2008,
n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).». 
    Va, inoltre, rilevato che,  in  alcune  pronunce,  la  competenza
esclusiva statale in materia di "ordinamento penale" (art. 117, comma
2, lettera 1), e' stata intesa dalla Corte costituzionale in  termini
ampi. 
    Con la citata sentenza n. 50/2008 (punto 8.  del  Considerato  in
diritto),  e'  stato  precisato  che   «nella   parte   in   cui   la
norma...destina  risorse  al  Fondo  nazionale  contro  la   violenza
sessuale e di genere, essa,  essendo  finalizzata  ad  assicurare  la
prevenzione e repressione di reati,  e'  riconducile  sia  all'ambito
materiale  dell'ordine   pubblico   e   sicurezza,   sia   a   quello
dell'ordinamento  penale,   attribuiti   entrambi   alla   competenza
legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere  h  e
l, Cost.)». 
    Dalla giurisprudenza  costituzionale  consolidata  in  materia  e
della quale si sono  illustrati  i  passaggi  rilevanti,  si  evince,
dunque, che nella materia «ordine pubblico e sicurezza» rientrano  le
misure  e  le  funzioni  pubbliche  preposte  a   tutelare   i   beni
fondamentali e ogni altro bene  che  ha  prioritaria  importanza  per
l'ordinamento giuridico sociale. 
    Come osservato in sede di commento alla  predetta  giurisprudenza
costituzionale, la capacita' «penetrativa» della potesta' legislativa
statale in materia,  anche  nelle  materie  di  potesta'  legislativa
regionale e anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale,  si
esprime con un  intervento  «di  tipo  trasversale  e  potenzialmente
espansivo su altre materie di competenza regionale». 
    Inoltre, la competenza statale nella materia «ordine  pubblico  e
sicurezza»  ben  si  ricollega  alla  potesta'  legislativa   statale
esclusiva in materia di «ordinamento penale»; alla quale  e'  sottesa
l'esigenza che sia prevista  una  disciplina  legislativa  totalmente
uniforme dal punto di vista territoriale, essendo non ammissibile una
diversfficazione   di   interventi   adottati,   appunto,   su   base
territoriale. 
    Per tali ragioni, la previsione  normativa  di  cui  all'art.  1,
comma 2, della legge in esame viola la previsione  costituzionale  di
cui all'art. 117, comma secondo, lettera 1) ed h), che riservano allo
Stato   la   potesta'    legislativa    esclusiva    nelle    materie
dell'«ordinamento  penale»  nonche'  dell"«ordine  pubblico  e  della
sicurezza».